RC natanti

Il Codice delle Assicurazioni prevede che alle unità da diporto, ai natanti ed ai motori amovibili si applichino, in quanto compatibili, le norme previste per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. La normativa legale concernente gli incidenti legati alla circolazione dei natanti mostra delle analogie fondamentali con le disposizioni vigenti per la circolazione stradale. Tuttavia, presenta dettagli e punti specifici di notevole rilievo, soprattutto nel contesto delle assicurazioni obbligatorie relative alle imbarcazioni a motore. La comparabilità con le norme della circolazione stradale fornisce una base, ma alcune peculiarità rendono necessaria un'attenzione particolare in ambito assicurativo. Queste specificità derivano dalle condizioni particolari dell'ambiente marittimo e delle attività legate alla navigazione. Per esempio, la presenza di imbarcazioni a motore aggiunge uno strato di complessità, richiedendo una chiara comprensione delle diverse responsabilità sia in termini di danni materiali che di lesioni personali. Interpretare correttamente le polizze assicurative in materia di RC natanti, presuppone una conoscenza approfondita della distinzione fra danni “a cose” e a “persona”, delle clausole di rivalsa nei casi di comandante non abilitato ovvero imbarcazione non a norma (spesso escluse e non operanti nella responsabilità civile auto), oltre che in materia di equiparazione di sussistenza di garanzia anche per i sinistri avvenuti all’interno dell’area portuale, corretta interpretazione del principio di “ormeggio” e correlazioni con il distinto codice della nautica. 

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